Il legale d’ufficio

Caso giudiziario. Quando viene nominato il difensore d’ufficio, esso deve interpellare l’assistito in modalità propositiva, esso deve chiedere un così detto termine a difesa ossia deve intervenire a colmare il “vuoto” difensivo. Una volta designato, infatti, esso deve avere diritto ad un margine di tempo nel quale prendere atto dei fatti contestati all’imputato o alla parte offesa che si assiste, senza mancare alla previsione degli articoli del Codice di procedimento penale sull’ipotesi in cui il difensore designato d’ufficio sull’imputato che sia privo dell’assistenza difensiva per la fase dibattimentale, chieda la concessione di un termine a difesa. Se ciò non accade, il tutto risulta irrazionale sia sotto il profilo sistematico che logico considerato soprattutto che l’espletamento del mandato difensivo, nella ipotesi disciplinata dagli articoli del Codice di procedimento penale (difensore d’ufficio) è obbligatorio. Inoltre, posto che l’assistenza difensiva deve essere assicurata in termini di effettività, la mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore designato d’ufficio, preclude allo stesso difensore, di avere una compiuta cognizione degli atti del processo vanificando l’efficacia della assistenza legale rendendola sostanzialmente inutile. Si realizza, così, un’ipotesi coincidente con quella della “assenza” dello stesso difensore, individuata quale causa di “nullità assoluta” poiché il difensore d’ufficio, a norma dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense, sostituito nell’esercizio difensivo dal difensore di fiducia, ha diritto ad essere retribuito, ma ha anche dei doveri i quali, oltre a quello giuridicamente scontato di far scagionare l’imputato ovvero assistere la parte offesa, promuovere contro-azioni a risarcimento, ha l’obbligo di curare la propria preparazione professionale con specifico riferimento alla difesa d’ufficio ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense. Ha l’obbligo di assicurare la reperibilità nell’arco delle 24 ore del proprio turno giornaliero, fornendo il maggior numero di recapiti telefonici attivi (studio, cellulare, abitazione, etc.). Ha l’obbligo di presenziare all’incombente per il quale è stato individuato. Queste mancanze comportano la cancellazione dall’elenco e l’eventuale avvio di indagine disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il legale d’ufficioultima modifica: 2013-09-13T11:56:00+02:00da patrizio-indoni
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Un pensiero su “Il legale d’ufficio

  1. Non solo ma il legale d’ufficio dovrebbe essere anche Patrocinante in Cassazione ciò per permettere a chi è meno abbiente l’impugnazione delle sentenze.

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